PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «5-bis. Per il personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che consegue la nomina a tenente, o grado equiparato, dei ruoli normali ai sensi dell'articolo 4, comma 4, l'avanzamento fino al grado di tenente colonnello, o grado equiparato, è disciplinato secondo la tabella 7-bis allegata al presente decreto. I periodi di comando, attribuzioni ed imbarco restano disciplinati secondo quanto stabilito rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, per quanto compatibili.
      5-ter. Per il personale di cui al comma 5-bis, la progressione di carriera dal grado di tenente colonnello, o grado equiparato, fino al grado di generale ispettore, o grado equiparato, è disciplinata secondo le rispettive tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto».

Art. 2.

      1. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «15-bis. Il personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ha conseguito la nomina a tenente dei ruoli normali ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e che al 31 dicembre 2006 non sia stato utilmente inserito nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore, o grado equivalente, consegue il grado di maggiore dopo nove anni dalla nomina a tenente e il grado di tenente colonnello dopo sedici anni dalla nomina a tenente».

 

Pag. 5

Art. 3.

      1. Dopo la tabella 7 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserita la tabella 7-bis di cui all'allegato A alla presente legge.